certificato energetico
Il certificato energetico (attestato di prestazione energetica) è previsto per le unità immobiliari di nuova realizzazione e per quelli già esistenti, venduti o affittati ad un nuovo conduttore. In alcuni casi come per gli edifici industriali e/o artigianali; gli edifici agricoli, o rurali, (non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione) non sussiste l’ obbligo di certificazione energetica.
Gli stabili di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazioni importanti devono essere provvisti di un APE ancora prima del rilascio del certificato di agibilità. Se l’ edificio è nuovo, l’attestato è prodotto a cura del costruttore. In caso di attestato di prestazione energetica di un edificio esistente, l’attestato è fornito dal proprietario dell’immobile.
In caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, il proprietario deve rendere disponibile l’ attestato di prestazione energetica all’ eventuale acquirente.
Nei preliminari, nei contratti di compravendita immobiliare e negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di affitto di stabili e di singole unità immobiliari, deve inoltre essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore attestano di aver ricevuto la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell’ immobile.
L’ obbligo del certificato energetico, oggi meglio specificato come APE, è da tenere presente anche quando se decide di pubblicizzare l’ appartamento che si desidera vendere o locare. Quindi tutti gli annunci pubblicati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali devono riportare gli indici di prestazione energetica con la rispettiva classe energetica di appartenenza. Si specifica che l’APE ha una validità massima di dieci anni dal suo rilascio.
L’inosservanza degli obblighi in materia di APE può scaturire sanzioni amministrative pecuniarie.